Diritto di Accesso agli Atti
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Accesso ai documenti amministrativi
La norma
L'accesso ai documenti amministrativi è regolato da
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli da 22 a 27)
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184
Cosa si può chiedere
Può essere richiesta la consultazione o la copia di documenti amministrativi
che il Ministero ha creato o comunque custodisce
legati all’interesse diretto, concreto e attuale di un soggetto per tutelare una situazione giuridicamente rilevante.
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Cosa non si può chiedere
In generale non può essere richiesto l’accesso a informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma.
Riguardo le tipologie di documento, è escluso il diritto d’accesso
per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge
nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione
nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196: questo articolo prevede che “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’ interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.
Chi può fare la richiesta
Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni che rappresentano interessi pubblici, diffusi o collettivi (come ad esempio le associazioni di categoria o di tutela di consumatori).
Come presentare la richiesta
La richiesta di accesso può essere informale o formale.
La richiesta informale è possibile solo se dal tipo di documento richiesto non risultano controinteressati, cioè di soggetti che dall’accoglimento della richiesta di accesso potrebbero subire un danno al proprio diritto alla riservatezza.
La norma di riferimento è l'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184
La richiesta informale può essere presentata anche a voce (richiesta verbale).
Nella richiesta occorre:
indicare gli estremi del documento ricercato oppure gli elementi che ne consentano l'individuazione
illustrare la motivazione della richiesta: quindi specificare e, se non risulti evidente o noto, dimostrare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta
La richiesta formale è necessaria in uno dei seguenti casi
se non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale
se sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati
La norma di riferimento è l'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184
La richiesta formale può essere presentata utilizzando il modello richiesta accesso a documenti amministrativi tramite l’indirizzo mail
e/o indirizzo pec
La richiesta è valida
se è sottoscritta con firma digitale
se è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità
senza firma, se il richiedente indica nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e allega copia di un proprio documento di identità
A quale ufficio presentare la richiesta
Il modello di richiesta compilato deve essere indirizzato al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Emanuela Bruno
Costi
Non è previsto alcun costo per la consultazione o il rilascio in formato elettronico del documento richiesto.
Nel caso di rilascio di copie è previsto, per il rimborso delle spese di riproduzione, un costo per l’interessato di € 0,26 ogni 2 copie ottenute, da versare tramite marche da bollo.
Se l’interessato chiede l’autentica delle copie dovrà versare anche l’imposta di bollo vigente.
Termine per la conclusione del procedimento di accesso
L’ufficio competente al quale è stata presentata la richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione deve comunicare all’interessato
se la richiesta è accolta
se l’accesso è rifiutato, limitato o rinviato.
Se la richiesta è accolta l’ufficio invia all’interessato il documento oppure gli indica come e dove può consultarlo oppure ottenerne copia.
Se l’interessato non riceve risposta entro 30 giorni la richiesta si intende respinta.
I termini per la conclusione possono essere più lunghi:
se la richiesta è irregolare o incompleta: in questo caso entro 10 giorni l’ufficio comunica all’interessato le irregolarità o le informazioni mancanti e quindi il termine del procedimento ricomincia dalla presentazione della richiesta corretta
se l’ufficio individua soggetti controinteressati: in questo caso l’ufficio deve inviare loro una copia della richiesta di accesso ed entro 10 giorni dalla ricezione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione.
Ricorsi
Le modalità per presentare ricorso contro le decisioni del Ministero su una richiesta di accesso a documenti amministrativi sono dettagliate nelle seguenti norme:
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (articolo 25)
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184 (articolo 12)
modello accesso documentale ex. l. 241.1990.doc
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L’accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico deve essere redatta utilizzando i moduli in allegato (Modello di istanza di accesso civico semplice e Modello di istanza di accesso civico generalizzato) . La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza.
La richiesta può essere inviata tramite:
→ posta ordinaria all’indirizzo dell'Istituto (vric85900v@istruzione.it)
→ posta elettronica all’indirizzo e-mail dell'Istituto (vric85900v@pec.istruzione.it)
Il Procedimento
Il responsabile della trasparenza (il Dirigente Scolastico) entro trenta giorni comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della Legge 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
MODELLO ISTANZA ACCESSO CIVICO SEMPLICE (3).docx
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Per accesso civico generalizzato (introdotto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016) si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati e detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello allegato.
La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente
La richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite: posta ordinaria (vric85900v@istruzione.it) oppure posta elettronica (vric85900v@pec.istruzione.it)
La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali);
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La richiesta non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta.
Non sono ammesse richieste di accesso civico generiche, in quanto l’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
Il Procedimento
Il Dirigente provvederà ad istruire l’istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente decidesse comunque di accogliere l’istanza, ha l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
MODELLO ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.docx